La cassazione di nuovo sulle maggioranze in condominio

La cassazione di nuovo sulle maggioranze in condominio

Posted on: 5 Ottobre 2022 Category: News Comments: 0

Con l’Ordinanza  del 2 ottobre 2022, n. 28629

Con questo provvedimento la Cassazione precisa, per quanto la lettura della norma appaia chiara, che nei condomini con numero di condomini pari la maggioranza necessaria di teste per approvare la delibera, in aggiunta alla maggioranza millesimale chiesta dall’oggetto della delibera, è composta dalla metà dei condomini più uno.

Il condomino che ha impugnato sosteneva che la norma dell’articolo 1136 renderebbe “ingiustamente diversi i proprietari di un condominio costituito da numeri pari di condomini rispetto ai più fortunati che hanno un condominio formato da un numero dispari di partecipanti”. Affermava il condomino che rispetto ai primi i sarebbe uno stallo permanente dell’assemblea mentre per i secondi sarebbe sempre possibile deliberare.

Ma sul rischio di stallo del condominio si era già pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 31 gennaio 2006 n. 2046.

“il fatto che in un condominio minimo con due soli condomini ci si possa trovare in una situazione di stallo ciò nulla toglie alla necessità di applicare la normativa del condominio”.

In caso di stallo stallo nella gestione della comunione e del condominio all’articolo 1105 quarto comma e prevede la possibilità di superare detto stallo: il tribunale può nominare un amministratore per fare eseguire gli interventi necessari. 

Sul tema si può ricordare che l’originario testo dell’articolo 1136, in vigore sino al 2013, prevedeva una diversa maggioranza semplice per le deliberazioni di condominio stabilendo che le delibere potevano considerarsi approvate se riportavano un numero di voti che rappresentassero un terzo dei partecipanti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Ciò ovviamente sempre e solo a condizione che il terzo di coloro che hanno votato a favore della delibera fosse maggioranza rispetto al voto di chi ha espresso parere contrario.

Oggi la maggioranza semplice deve essere composta dalla maggioranza degli intervenuti (maggioranza di teste) che rappresenti almeno un terzo dei millesimi (e sempre che chi abbia votato contro non sia maggioranza in termini di millesimi rispetto a chi ha votato a favore).

Avvocato Carlo Callin Tambosi