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Il termine per l’impugnazione delle delibere condominiali e gli oneri a carico del condominio che subisce l’impugnazione

Il termine per l’impugnazione delle delibere condominiali e gli oneri a carico del condominio che subisce l’impugnazione

Posted on: 1 Marzo 2024 Category: News Comments: 0

L’8 novembre 2023 (sentenza n. 1362) il Tribunale di Pavia ha depositato una sentenza che ci permette di ricordare una importante regola in tema di impugnazione delle delibere assembleari di condominio.

Come sappiamo la regola generale è che le delibere dell’assemblea condominiale debbano essere impugnate entro trenta giorni: lo prevede l’art. 1137 c.c.

Il che significa che, entro i trenta giorni (dalla riunione per i presenti e dalla trasmissione del verbale per gli assenti) deve essere proposta la mediazione (il cui esperimento è obbligatorio per legge) e quindi, in particolare, entro i trenta giorni è necessario che l’istanza di mediazione presentata davanti ad un Organismo di Mediazione e sia comunicata, questo passaggio è essenziale, all’amministratore.

Se non viene rispettato il termine, il potere di impugnazione “decade”, “muore” e non può più essere riesumato, tranne nel caso di delibere nulle.

Il Tribunale di Pavia è però intervenuto su un’altra importante regola, collegata a quella che ho appena riferito.

Il condominio convenuto nella causa di annullamento della delibera (che nella normalità seguirà alla mediazione in caso di mancato accordo) deve a sua volta eccepire il mancato rispetto del termine di impugnazione i termini fissati dal codice di procedura civile: l’effetto è che se non lo fa il Giudice non potrà dichiarare la tardività della impugnazione e, quindi, che una impugnazione tardivamente proposta condurrà all’annullamento della delibera.

Ecco le parole del Tribunale sul punto: “la suprema corte ha statuito che in materia di condominio negli edifici e di impugnazione delle delibere assembleari il termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c. ha natura non processuale ma sostanziale e, quindi, non essendo sottratto alla disponibilità delle parti, la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice e, di conseguenza, l’eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità immune da vizi.

Avvocato Carlo Callin Tambosi