Che fare se il vicino è rumoroso?

Che fare se il vicino è rumoroso?

Posted on: 1 Aprile 2021 Category: News Comments: 0

CHE FARE SE IL VICINO È RUMOROSO?

Il Tribunale di Milano (Sentenza n. 1516/2021 pubbl. il 22/02/2021) offre interessanti spunti di riflessione in ordine alle c.d. immissioni (nel caso che ci occupa, sonore) ed in particolare offre ragionevoli criteri per poter discernere tra immissioni lecite ed illecite.

Innanzitutto il Tribunale adotta come primo discrimine l’assoluta episodicità e occasionalità dei fenomeni di immissione, per escludere, in tale eventualità, il superamento della soglia di tollerabilità nonché l’insorgenza di danni risarcibili, anche a prescindere dalla prova effettiva della sussistenza e dell’entità delle immissioni acustiche in occasione degli episodi portati all’attenzione del Giudice.

Il Tribunale in particolare ritiene che “i rumori” si debbano considerare comunque tollerabili qualora:

a) le immissioni incriminate si siano verificate con estrema sporadicità nell’ambito di eventi del tutto occasionali,
b) non vi sia un principio di prova tecnica ovvero un’analisi della portata delle immissioni (nel caso
concreto vi era prova di un unico episodio che registrava un rumore che superava fino a 7-10 Db circa il
rumore di fondo a finestre aperte della camera da letto);
c) le fonti di tali immissioni siano individuabili in eventi di natura culturale o artistica o di grande rilevanza nel contesto socio-economico;
d) sia lecito ritenere che, nel contesto abitativo teatro della vicenda, il quale era un contesto urbano metropolitano, non appaia del tutto inusitata l’organizzazione, episodica, di eventi mondani che prevedano la partecipazione di un numero elevato di persone.

Per le ragioni sopra esposte il Tribunale milanese ha ritenuto che la necessità, ispirata anche ai doveri costituzionali di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di contemperare il diritto di proprietà e il diritto alla quiete e al rispetto della vita privata e familiare, con il diritto altrui a svolgere attività, specie se di rilevanza collettiva e meritevoli di tutela, induca a ritenere che, nel caso di specie, le immissioni non abbiano superato la soglia di normale tollerabilità prevista dall’art. 844 c.c. ed anzi che esse immissioni rientrino nel novero dei comportamenti altrui e delle intrusioni nella propria sfera personale che, in generale, ciascuno è tenuto ad accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza civile impone ai sensi dell’art. 2 Cost. (cfr. Cass. S.U. 26972/2008).

Avvocato Stefano Fedel