La responsabilità per i danni causati dal cane

La responsabilità per i danni causati dal cane

Posted on: 5 Febbraio 2021 Category: News Comments: 0

La responsabilità per i danni causati dal cane

Partiamo dal dato normativo: l’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Una volta si interpretava questa norma nel senso che era da ritenersi responsabile chiunque avesse il potere di controllo sull’animale. Responsabile sarebbe stato chiunque avesse in custodia l’animale, a qualunque titolo.

La giurisprudenza si è però, mano a mano, discostata da questa interpretazione ed è ormai orientata nel senso di ritenere responsabile il proprietario o chi ne fa uso, indipendentemente dalla custodia.

La legge vuole far rispondere dei danni solamente coloro che traggono una qualsiasi utilità dall’animale e non chi lo detenga occasionalmente, magari per far piacere ad un amico. Del resto, non ci sarebbe motivo di addossare la responsabilità al mero custode, quando c’è già un proprietario a rispondere dei danni, a meno che il custode non detenga l’animale per un determinato vantaggio proprio, come nell’ipotesi in cui una persona si faccia prestare un cane per fare la guardia al suo giardino. Così, ad esempio, non è responsabile del danno provocato dal calcio di un cavallo colui che lo monta solo provvisoriamente. Lo sarà il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.

Quella legata alla proprietà di un animale è un caso di responsabilità oggettiva. Il proprietario, cioè, si libera dalla responsabilità per i dei danni provocati dal suo animale solo provando il cosiddetto “caso fortuito” che consiste in un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. E’ una prova difficile da raggiungere. Non è sufficiente, ad esempio, dimostrare di aver custodito l’animale con la massima diligenza possibile. Se il mio cane scava sotto la recinzione, scappa e morde qualcuno, non mi basterà dimostrare che la rete era a prova di cane. La Cassazione ha ritenuto che non sia caso fortuito il fatto improvviso e imprevedibile dell’animale, né un suo repentino mutamento di umore, né che rilevi il fatto che l’animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto. Anche il comportamento del terzo è spesso irrilevante. La stessa Cassazione ha affermato la responsabilità del proprietario di un cane che aveva morso un bambino, dopo essere stato molestato da un gruppo di bambini; si deve sempre tenere nel dovuto conto, ha motivato la Suprema Corte, che persone estranee possano irritare un animale e quindi il proprietario dovrebbe cautelarsi anche per eventi del genere.  E’ stata invece esclusa la responsabilità del circolo ippico per i danni provocati da un calcio al volto sferrato dal cavallo a una cavallerizza esperta che si era introdotta nell’area recintata.

E’ esclusa la responsabilità nel caso di danno provocato da un animale inerte. A esempio è stata esclusa la responsabilità del padrone di un cane disteso sul pavimento su cui una persona era inciampata. La responsabilità è invece del proprietario anche se l’animale viene abbandonato. La recente normativa penale, che punisce l’abbandono e il maltrattamento di animali, rafforza ancor di più questa ricostruzione.

L’articolo 2052 del Codice Civile ha una portata tale da includervi qualsiasi tipo di animale. Del resto non ci sarebbe motivo di escludere la responsabilità di chi è proprietario di un leone (si pensi ad uno zoo), oppure di chi nel suo giardino tenga animali selvaggi.

 

Per quanto riguarda i cani in particolare deve essere tenuto presente che spesso i regolamenti urbani dettano delle regole specifiche di comportamento, prevedendo anche le relative sanzioni pecuniarie. Il regolamento di Polizia Urbana di Trento ad esempio, prevede che i cani siano condotti:

– al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;

– al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;

– al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.

Il cane, quindi, può essere lasciato libero solamente nelle aree cani appositamente predisposte o a casa propria. Certamente non per strada, nei parchi o nei boschi.

E’ bene poi sapere che non è affatto vero che nei ristoranti e nei bar i cani possono sempre entrare. Il medesimo Regolamento di Polizia di Trento, ad esempio, prevede che i cani possono accedere (sempre col guinzaglio) a tutti i luoghi aperti al pubblico, tra cui, appunto, bar e ristoranti, fatta eccezione per quelli in cui l’accesso è vietato da specifica determinazione dell’esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

Avvocato Andrea Callegari