La responsabilità dell’ente gestore delle strade in caso di incidente

La responsabilità dell’ente gestore delle strade in caso di incidente

Posted on: 20 Gennaio 2021 Category: News Comments: 0

La responsabilità dell’ente gestore delle strade in caso di incidente

Faccio la curva, la macchina comincia a scivolare, c’è qualcosa sull’asfalto! All’ultimo momento riprendo il controllo e con il batticuore proseguo per la mia strada. Vado piano (almeno per un po’..). Sarà capitato a molti di voi di trovarvi in una situazione del genere. Vi siete mai chiesti se avreste potuto prendervela con qualcuno nel caso non foste riusciti a riprendere il controllo della macchina? Qualcuno vi avrebbe risarcito il danno? A questa domanda ha dato risposta una recente sentenza della Corte di Cassazione, la N. 7361 del 15/03/2019.

La vicenda era questa: un motociclista era caduto per la presenza di olio sulla strada. Ma il ragionamento potrebbe essere lo stesso in caso di presenza di ghiaccio. Aveva fatto causa al Comune (si trattava di una strada in un centro urbano) per ottenere il risarcimento del danno. In primo grado la domanda è stata respinta. In appello la decisione veniva confermata, ma con una diversa interpretazione giuridica: trovava applicazione secondo i giudici di secondo grado l’art. 2051 c.c. (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) e ritenevano provato il caso fortuito. La macchia d’olio si trovava sull’asfalto da poco tempo e il Comune non aveva avuto il tempo di toglierla. Il motociclista non accetta tale decisione e ricorre in Cassazione.

La responsabilità da cosa in custodia si applica anche ai beni demaniali come le strade. La responsabilità per le cose in custodia è una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ne ha l’obbligo. E’ obbligo del custode fornire la prova liberatoria, dimostrando il caso fortuito che consiste in un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Per liberarsi della responsabilità non basta quindi provare l’assenza di colpa, ma dimostrare un eccezionale accadimento, un fatto naturale, il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato.

La giurisprudenza in materia di obbligo di custodia in capo alla pubblica amministrazione sulle strade aperte al pubblico transito esclude la responsabilità dell’ente solo quando questi provi il verificarsi un fatto imprevedibile e inevitabile. L’ente proprietario della strada ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.

La responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l’ente non abbia avuto tempo sufficiente a neutralizzare l’imprevisto intervenendo. Il concetto di prevedibilità è legato a quello di conoscibilità; l’obbligo del custode di prevedere lo stato del bene (ad esempio, la condizione della strada) dipende dalla conoscenza che questi abbia del potenziale pericolo.

Nel caso in oggetto non era stato dimostrato da quanto tempo l’olio sui trovasse sulla strada e, quindi, non era stato provato se il Comune avesse violato l’obbligo di vigilanza. I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto che il motociclista non avesse provato che l’olio si trovasse sulla strada da un certo tempo. Secondo i giudici era il motociclista a dover provare che la macchia oleosa si trovasse sulla strada da un lasso di tempo sufficiente a consentire al Comune di intervenire per eliminarla. Secondo i Giudice della Corte di Cassazione non è così.

Ha affermato la Cassazione che non era il motociclista a dover provare che la macchia era lì da tanto tempo, un tempo sufficiente a consentire l’intervento del Comune, non era lui obbligato a fornire la prova. Era invece obbligo del Comune, al contrario, a dover provare che la macchia era lì da poco tempo, così poco da non permette al custode della strada l’intervento necessario ad evitare l’incidente, che diviene imprevedibile ed inevitabile, secondo lo schema del caso fortuito.

Secondo la Cassazione, quindi, era il Comune, in qualità di ente proprietario della strada e di custode, che doveva provare che la macchia d’olio fosse talmente recente rispetto all’incidente da non poter evitare che questo si verificasse. La presenza di olio sulla strada, non conoscibile con immediatezza da parte del custode, è circostanza che deve essere dimostrata dall’ente proprietario della strada. Secondo la Cassazione: «la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento». La Corte ha accolto il ricorso presentato dal motociclista.

Avvocato Andrea Callegari