Quando il mio debitore è stato “disereditato” ed a lui sta bene così, cosa posso fare?

Quando il mio debitore è stato “disereditato” ed a lui sta bene così, cosa posso fare?

Posted on: 30 Novembre 2020 Category: News Comments: 0

Quando il mio debitore è stato “disereditato” ed a lui sta bene così, cosa posso fare?

Molte volte si concede credito a soggetto incapiente sul presupposto che quest’ultimo, prima o poi, erediterà necessariamente (poiché erede legittimo) una quota ereditaria sufficiente a garantire il concesso prestito.

La speranza può rivelarsi vana!

In astrato infatti, al creditore sono riconosciute svariate azioni a tutela dei propri interessi:

  • l’azione ex art. 524 c.c., ovvero l’impugnazione della rinuncia fatta dal chiamato all’eredità in danno dei suoi creditori;
  • l’azione ex art. 2901 c.c., ovvero la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di atti posti in essere dal debitore recanti pregiudizio alle ragioni creditorie;
  • l’azione ex art. 2900 c.c., ovvero l’esercizio dei diritti e delle azioni che spettano al terzo dal proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

Nei fatti, tuttavia, il creditore può risultare soccombente con riguardo a tutte le sopra prospettate possibili azioni

Con riguardo all’ impossibilità di applicare l’articolo 524 c.c., la Suprema Corte (in termini Cass. Civ. sez. II, 22/02/2016, n.3389) ha ritenuto che “l’ azione ex art. 524 cod. civ., mediante la quale i creditori del rinunciante all’ eredità chiedono di essere autorizzati all’accettazione, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest’ ultimo essere qualificato chiamato all’eredità, prima dell’ accoglimento dell’ azione di riduzione che abbia rimosso l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie”.

Con riguardo alla possibilità di esperire l’azione ex art. 2901 cc., la Cassazione (Cass. Civ. sez. III, 19/02/2013, n.4005) ritiene non sia “ammissibile l’azione ex art. 2901 cod. civ. rispetto ad atti che si sostanziano nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, non consentirebbero il conseguimento dello scopo cui è preordinata l’azione stessa, secondo la “ratio” assegnatale dal legislatore”. Pertanto, anche dichiarando l’inefficacia della rinuncia all’ azione di riduzione, nessun bene diventerebbe utilmente aggredibile dal creditore ai fini dell’azione esecutiva.

Con riguardo, infine, della previsione dell’art. 2900 c.c., difetta nel caso il requisito dell’inerzia del debitore al fine dell’esercizio dell’azione surrogatoria, essendovi stata la manifestazione di una precisa volontà del debitore in ordine alla azione di riduzione (ovvero la sua rinuncia). In termini Cass. Civ. sez. II, 12/04/2012, n.5805: “L’ azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’ inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all’ esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’ idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ ordinamento, soccorrendo all’ uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l’ azione revocatoria ovvero l’ opposizione di terzo”.

Attenzione, quindi, quando prestate del denaro all’ereditiere, potreste avere spiacevolissime sorprese!

Avvocato Stefano Fedel