Come si usucapisce

Come si usucapisce

Posted on: 28 Ottobre 2020 Category: News Comments: 0

Come si usucapisce

Cos’è l’usucapione? Come si acquista un diritto per usucapione? Quali sono i requisiti necessari perché l’utilizzo di un diritto conduca al suo acquisto? Per brevi cenni generali cercherò di dare alcune risposte su quest’istituto che trova grande applicazione nei Tribunali.

L’acquisto per usucapione si fonda su due elementi che si combinano assieme: il possesso e il tempo.

La proprietà non si prescrive mai. Non si perde perché nei confronti di una cosa non ci si comporta più come proprietari. Non si perde la proprietà di un terreno per il semplice fatto di disinteressarsene, di non utilizzarlo e lasciarlo incolto anche per anni. Se però tale mancanza di utilizzo si incontra con l’utilizzo che invece ne fa qualcun altro che, pur non essendolo, si comporta come proprietario, la proprietà passa, diciamo così, a quest’altra persona.

L’acquisto della proprietà, o di un altro diritto (ad esempio il diritto di passo sul fondo altrui) avviene per usucapione.

Il possesso è definito dall’art. 1140 del Codice Civile come “ .. il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ..”. Non è un diritto, ma una situazione di fatto: consiste nell’utilizzo della cosa come se si fosse proprietari.

Non basta un semplice possesso. Perché sia utile all’acquisto della proprietà il possesso deve avere delle caratteristiche ben precise, previste dalla legge.

Deve anzitutto trattarsi di un possesso continuato e non interrotto. Deve durare per il tempo necessario previsto dalla legge per l’acquisto di quel tipo diritto. E’ interrotto quando il possessore è stato privato del possesso, o ha autonomamente smesso di possedere, per oltre un anno

Deve essere pacifico e pubblico e cioè non si deve essere diventati possessori in modo violento o di nascosto e chi utilizza il bene deve farlo alla luce del sole, davanti agli occhi di tutti, per l’inerzia del proprietario che si disinteressa di quella cosa.

Deve essere inequivoco. Deve essere esercitato con modalità tali che non vi siano dubbi per i terzi che ci si stia comportando come proprietari. Chi guarda deve vedere un soggetto che sulla cosa esercita un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà. Si pensi, è il caso classico, a chi coltiva un fondo, ne fa propri i frutti e magari conferisce il raccolto al consorzio. Chiunque lo vede pensa che lui sia il proprietario. Sono i testimoni, infatti, chiamati davanti al Tribunale a riferire queste circostanze, che fondano il convincimento del Giudice che emette una sentenza con la quale viene riconosciuto l’acquisto della proprietà.

Come detto non basta il possesso, ci vuole anche il tempo. Quanto tempo dipende da cosa si usucapisce.

Per i beni immobili, e sono i beni che si usucapiscono più frequentemente, solitamente ci vogliono vent’anni. Ne bastano quindici se si usucapiscono fondi rustici (e anche i fabbricati annessi), nei comuni classificati montani. In Trentino tutti i terreni sono classificati montani e quindi questo tipo di usucapione è frequente è spesso da preferire per la procedura semplificata che consente di evitare complicate ricerche di eredi dei proprietari e laboriose notifiche.

 

Durate inferiori sono previste specificamente dalla legge in situazioni diverse e per i beni mobili.

Oltre alla proprietà con l’usucapione si possono acquistare anche altri diritti minori. Si acquista, ad esempio, il diritto di passo, il diritto di tenere le piante ad una distanza dal confine del vicino inferiore a quella prevista dalla legge, il diritto a mantenere un poggiolo che sporge sopra il cortile altrui.

Avvocato Andrea Callegari