Il comodato ovvero come ti presto il mio campo

Il comodato ovvero come ti presto il mio campo

Posted on: 21 Ottobre 2020 Category: News Comments: 0

Il comodato ovvero come ti presto il mio campo

Se il mio campo non mi serve ma non voglio che si riempia di erbacce? Se però allo stesso tempo non voglio affittarlo perché se mi capita di poterlo vendere deve essere subito libero? Come posso darlo a qualcuno che se ne occupi ma che però sul più bello non mi dica che ha diritto di rimanerci perché c’è un contratto?

Oltre al contratto di affitto esiste un altro contratto che viene spesso utilizzato per concedere l’utilizzo ad altri di un fondo agricolo: il contratto di comodato.

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa – un fondo rustico nella nostra ipotesi- affinché questi se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla alla scadenza ovvero, in caso di assenza di pattuizione, a semplice richiesta del comodante.

La concessione in comodato di un fondo esula dalla regolamentazione prevista dalla legge n. 203/182 ed è disciplinato dal Codice Civile negli articoli da 1803 a 1812.

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con quella che il codice definisce “la diligenza del buon padre di famiglia”. Deve usare il fondo per l’uso previsto nel contratto e non può concedere il fondo in godimento ad altri senza il consenso del proprietario.

Il comodato è per sua natura gratuito. Non c’è nel contratto di comodato lo scambio tra pagamento del canone e l’utilizzo del fondo. Non c’è, come nel contratto di affitto, l’interesse del proprietario ad incassare una somma di denaro contro l’interesse del concessionario ad utilizzare il fondo per svolgervi attività agricola. Il comodato è utilizzato in quelle situazioni in cui il proprietario non voglia impegnarsi per lungo tempo, perdendo la disponibilità del fondo, ma ha però l’interesse che il fondo non rimanga abbandonato e che qualcuno lo custodisca e lo mantenga curato.

L’art. 1809 c.c. stabilisce, al primo comma, che il comodatario è obbligato a restituire la cosa – il fondo – alla scadenza del termine previsto nel contratto e, al secondo comma, che se durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Nell’ipotesi di morte del comodatario il comodante può esigere l’immediata restituzione dell’immobile dagli eredi del comodatario.

Se il contratto non prevede una durata, né questa risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Nel caso di un fondo agricolo coltivato la restituzione dovrà avvenire, a richiesta del proprietario, alla fine dell’annata agraria in corso.

Il contratto di comodato ha un suo spazio in agricoltura, perché, come detto, consente di non lasciare deperire un terreno affidandone la cura a qualcuno. Il comportamento delle parti deve essere però conforme a questa scelta. Non deve esserci alcun pagamento. Il pagamento del canone lo fa diventare un contratto di affitto. Simulare un contrato di comodato per sfuggire alla normativa vincolistica della legge 203/1982 è una scelta molto rischiosa. Al concessionario basterà provare di aver pagato il canone per vedersi riconosciuto un contrato di affitto della durata di 15 anni.

Avvocato Andrea Callegari