Chi deve sgomberare la neve?

Chi deve sgomberare la neve?

Posted on: 5 Gennaio 2021 Category: News Comments: 0

Chi deve sgomberare la neve?

Le nevicate di questo periodo hanno lasciato dietro di sé, come sempre, oltre ai mucchi di neve, le polemiche sulla pulizia delle strade e dei marciapiedi. Ma chi deve sgomberare la neve?

Mentre per quanto riguardale le strade extraurbane – che costituiscono il problema principale riguardando la possibilità di circolazione – non c’è dubbio che l’obbligo è della Pubblica Amministrazione, la questione è più complicata nei centri abitati.

In città non tutto è di proprietà del Comune. Vi sono aree, come i marciapiedi antistanti agli edifici, che sono alle volte di proprietà privata. Lo sgombero dalla neve di queste aree non è di competenza del Comune.

Ogni Amministrazione Comunale si dota di un regolamento nel quale sono contenute le norme di comportamento da tenere in queste circostanze. Per il Comune di Trento è l’articolo 25 del suo Regolamento di Polizia Urbana. Il testo è articolato e complesso. Prevede obblighi, con addirittura l’indicazione di orari e le relative sanzioni per il mancato rispetto. Per la sua completezza è interessante e vale la pena di riportarlo per intero.

Art.25 Sgombero neve

  1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d’immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze e mantengono pulito il percorso di accesso ai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani a servizio dell’immobile. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.
  2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d’immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
  3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l’area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
  4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
  5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
  6. L’obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
  7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
  8. E’ vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
  9. E’ vietato cospargere d’acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
  10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Queste disposizioni regolamentari hanno natura normativa. In caso di controversia giudiziale possono essere invocate in giudizio. Al di là della sanzione prevista in caso di mancato loro rispetto, assumono per esempio una grande rilevanza in tutte quelle controversie nelle quali qualcuno si rivolga al Comune chiedendo un risarcimento per essere caduto scivolando sul ghiaccio presente su un marciapiede. Quel marciapiede potrebbe non essere del Comune ma del condominio davanti al quale si trova. Era allora il condominio che doveva pulirlo e non è il Comune a dover risarcire chi è caduto ma i proprietari del condominio che, nei tempi e modi previsti dall’articolo 25 del Regolamento di Polizia Urbana, non hanno provveduto a pulire il marciapiede dalla neve e gettarvi il sale.

Una recente controversia giudiziale davanti al Tribunale di Trento è paradigmatica. Un cittadino lamentava che uscendo dal suo garage con l’autovettura, per la presenza della neve ne aveva perso il controllo ed era andato a sbattere contro un palo provocando danni al proprio mezzo. Ha agito contro il Comune di Trento chiedendo il risarcimento. L’Amministrazione Comunale ha però opposto che il marciapiede non era di proprietà del Comune di Trento ma dell’edificio davanti al quale si trovava. Il Giudice ha dato ragione al Comune e ha stabilito che da esso non era dovuto alcun risarcimento.

Attenzione quindi: in caso di neve l’obbligo di pulire le aree di pubblico utilizzo di proprietà privata deve essere adempiuto sulla base del regolamento Comunale che lo imponga, pena divenire responsabili del danno che dal mancato rispetto della norma possa derivare a terzi.

Avvocato Andrea Callegari